Fabio Bernardini

Infortunio Scolastico

infortunio scolasticoASSISTENZA RISARCIMENTO DANNI PER INFORTUNIO SCOLASTICO

Capita non raramente che l’alunno si faccia male a scuola e che quest’ultima sia chiamata a risarcire i danni alla famiglia.
Quando si affida il proprio figlio alla scuola scattano, in capo all’istituto, degli obblighi ben precisi in termini di custodia e vigilanza. È necessario pertanto, che il personale scolastico vigili sugli alunni o gli studenti, affinché non accadano incidenti, che possano danneggiare l’incolumità fisica di ragazzi
 Occorre dimostrare l’accadimento, ad esempio la caduta dell’alunno e la conseguente lesione subita dalla sua integrità fisica. Il cosiddetto fatto storico può essere provato anche con le dichiarazioni dello stesso istituto scolastico il quale conferma l’evento e la relativa dinamica. In questi casi l’insegnante presente deve relazionare, sul fatto e per iscritto, al dirigente scolastico.
Il fatto storico deve essere avvenuto all’interno dell’istituto scolastico durante l’orario in cui l’alunno, è affidato alla custodia e alla vigilanza della scuola. In presenza di questa circostanza, la legge presume che l’evento lesivo sia avvenuto per causa e colpa dell’istituto affidatario.
In altri termini, la scuola ha causato l’evento lesivo in questione, poiché non lo ha impedito, nonostante il ragazzo fosse sotto la sua vigilanza.
L’istituto scolastico coinvolto ha ovviamente facoltà di superare la descritta presunzione di responsabilità. In altri termini, la legge non dice che in questi casi la scuola è sempre responsabile, ma consente alla stessa di dimostrare il contrario: questa circostanza è tecnicamente definita prova liberatoria.
Ove la scuola dovesse dimostrare l’imprevedibilità e l’inevitabilità del fatto, i genitori dell’alunno non otterrebbero alcun risarcimento dall’Istituto. 
In ogni caso è bene ricordare che la scuola sottoscrive polizze per gli infortuni e per la responsabilità civile e che la richiesta di risarcimento danni viene indirizzata all’Istituto che apre la posizione con la compagnia assicuratrice e che la procedura di richiesta danni non coinvolge, in sede civile, il personale scolastico.