RISARCIMENTO DANNI COLPA MEDICA

Per ottenere il risarcimento danni per colpa medica è necessario che il paziente riporti un danno e che questo sia una conseguenza di azioni o omissioni da parte del personale medico a cui ci si è rivolto

QUANDO SI PARLA DI COLPA MEDICA

  • Errata o mancata diagnosi
  • Non corretta esecuzione delle procedure previste per il trattamento di una patologia
  • Danno iatrogeno, ossia provocato dal medico in seguito ad intervento chirurgico 
  • Ortopedico
  • Errori trasfusionali
  • Errori ginecologici o durante il parto

L’errore può essere commesso sia durante il parto naturale attraverso un non corretto monitoraggio del feto che può portare gravi danni al nascituro, sia in caso di parto cesareo. 

La maggior parte dei danni al feto è dovuta ad una mancanza o insufficienza di ossigeno al feto, una emorragia post parto o complicanze durante il travaglio, distacco della placenta. 

Casi purtroppo molto frequenti sono le cosiddette “infezioni nosocomiali”: infezioni contratte in ospedale durante la degenza o interventi di chirurgia

CHI PUO’ RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DANNI PER COLPA MEDICA

Il risarcimento per colpa medica può essere chiesto dal paziente o dai suoi eredi

COME OTTENERE IL RISARCIMENTO

Il primo passo da effettuare è una perizia medico legale che attesti l’esistenza del danno e la connessione tra questo è l’errore medico. La procedura da seguire è quella prevista dalla Legge Gelli (del 2017) 

La responsabilità medica è di tipo contrattuale nel caso in cui ci si rivolga ad un ospedale con i si instaura un vero e proprio contratto con questo ed è alla struttura  che deve essere indirizzata la richiesta di  risarcimento

PRESCRIZIONE

La prescrizione è di 10 anni

Nella fattispecie il paziente che deve provare il danno subito e il nesso causale con la prestazione sanitaria, mentre spetta alla controparte (ospedale o professionista) provare l’assenza di colpa

Nel caso in cui un paziente lamenti un errore da colpa medica la legge Gelli prevede che ci sia prima un tentativo di conciliazione obbligatoria, in questa fase l’assicurazione della struttura o del professionista può proporre un congruo risarcimento. 

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